Dal 1° gennaio 2020 sono in arrivo importanti novità che
riguardano gli automobilisti e il settore del trasporto auto con bisarca. Tra pochi giorni, infatti,
entreranno in vigore nuove misure relative alla radiazione di veicoli per
esportazione all’estero definitiva, in virtù della modifica dell’art. 103 comma
1 del Codice della Strada. La nuova formulazione del provvedimento prevede che “Per esportare definitivamente all’estero
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia, l’intestatario o
l’avente titolo chiede all’ufficio competente la cancellazione dall’archivio
nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la carta di
circolazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato
sottoposto a revisione, con esito positivo. E in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data della richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti
di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada
solo se munito di foglio di via e targa provvisoria”.
In sostanza, a differenza di quanto accaduto fino ad oggi, la
richiesta di radiazione deve essere presentata prima del trasferimento
definitivo all’estero e non successivamente, e solo nel caso lo stesso abbia
superato la revisione non più tardi di 6 mesi prima la data della richiesta. Qualora
la data dell’ultima revisione risultasse più vecchia, il proprietario ha l’obbligo
di eseguirne un’altra.
Queste le nuove misure a partire dal prossimo anno, ma per
chi ha la necessità di esportare in via definitiva il veicolo entro il 31 dicembre
2019 la procedura è quella finora adottata, ovvero: è possibile richiedere la radiazione
del veicolo successivamente all’effettiva reimmatricolazione in un paese
estero.
Queste nuove misure relative all’autotrasporto non saranno le uniche, perché a scattare dal
1° gennaio 2020 ci sarà anche il Documento Unico di Circolazione in
sostituzione del certificato di proprietà del veicolo. Questo nuovo documento,
rilasciato direttamente dal Mit, conterrà tutti i dati del mezzo, sia quelli
tecnici che quelli di proprietà, finora distinti rispettivamente nel libretto
di circolazione e nel certificato di proprietà.